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Spetta al dirigente decidere sullo sgombero degli immobili comunali

lentepubblica.it • 17 Febbraio 2024

dirigente-sgombero-immobili-comunaliIl Consiglio di Stato ha definito chiaramente le competenze nell’adozione di ordinanze di sgombero per immobili comunali: può occuparsene direttamente il dirigente senza che se ne occupi necessariamente il sindaco.


La decisione evidenzia la necessità di rispettare la separazione delle competenze tra organi di governo e dirigenza, come stabilito dall’articolo 4 del Decreto legislativo 165/2001.

Scopriamo in particolare quali sono le specifiche della controversia esaminata e qual è stato il principio giuridico che segue alla pronuncia dei giudici amministrativi tramite la sentenza 02914/2024.

Il caso

Il caso in questione riguarda l’ordinanza n. 85 del 6 maggio 2016, emanata dal dirigente del Comune di Aversa – Ufficio patrimonio, che imponeva il rilascio di un’area occupata illegalmente. I condomìni coinvolti hanno presentato ricorso contro la sentenza del Tar Campania, sez. VII, che aveva respinto la loro richiesta di annullamento dell’ordinanza.

Gli appellanti contestavano diversi aspetti della sentenza, tra cui la presunta destinazione pubblica dell’area e l’asserita incompetenza del dirigente, sostenendo di avere un affidamento legittimo in quanto occupanti da oltre vent’anni.

Il Comune, difendendo la sua posizione, ha sottolineato la legittimità dell’atto e la sua competenza a emetterlo. La causa è stata quindi portata all’udienza pubblica del 23 gennaio 2024, dove è stata emessa la decisione finale.

Tocca al dirigente decidere sullo sgombero degli immobili comunali

La sentenza del Consiglio di Stato conferma in maniera inequivocabile la proprietà del Comune sull’area in questione, la quale risulta acqusita attraverso una cessione gratuita avvenuta nel lontano 1982. È importante sottolineare che questa cessione è stata formalizzata attraverso un atto rogato dal segretario generale, nel quale si stabiliva che l’area dovesse essere destinata a verde pubblico, su progetto del Comune, a cura e spese di una società cooperativa.

Un punto cruciale della questione è il provvedimento sindacale datato 27 ottobre 1986, che ha concesso ai condomìni interessati l’autorizzazione a eseguire lavori di sistemazione a verde e recinzione dell’area. Tuttavia, è importante notare che tale autorizzazione era vincolata alla condizione che l’area restasse a disposizione dell’amministrazione comunale, mantenendo la sua proprietà comunale e garantendo unicamente l’accessibilità pubblica al lotto.

La Corte ha pertanto respinto le contestazioni avanzate dagli appellanti, sostenendo che il Comune, anche nella figura del dirigente pubblcico, ha il pieno diritto di esercitare il potere di autotutela esecutiva. Questo significa che l’amministrazione comunale può agire per ripristinare la legalità in caso di occupazione abusiva di un bene pubblico, senza essere vincolata da limiti temporali.

La sentenza enfatizza che tale potere non richiede una motivazione specifica oltre al ripristino della legalità, sottolineando la sua natura doverosa e vincolata.

In conclusione con questa decisione si afferma chiaramente che il Comune ha agito nel rispetto delle sue competenze e nel pieno esercizio del potere di autotutela esecutiva, mantenendo la priorità sulla proprietà dell’area e garantendo il suo utilizzo pubblico.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.

 

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it
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